Art. 4.
(Disposizioni in materia di entrate).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli articoli da 13 a 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383:

          a) le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto

 

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legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni;

          b) le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

      3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente al 1o gennaio 2007.
      4. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le aliquote di accisa sugli oli minerali si applicano nelle misure fissate nell'allegato l annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, il comma 514 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
      5. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogati.
      6. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti:

          «1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2006.

          1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2007 e deve risultare nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

          1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto

 

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compatibili, le disposizioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342».

      7. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 31 dicembre 2006. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2007; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2007.