1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, gli articoli da 13 a 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono abrogati.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383:
a) le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
b) le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente al 1o gennaio 2007.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le aliquote di accisa sugli oli minerali si applicano nelle misure fissate nell'allegato l annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, il comma 514 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono abrogati.
6. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti:
«1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2006.
1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2007 e deve risultare nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto
7. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 31 dicembre 2006. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2007; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2007.